Rete Installatori

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X-GREEN è un’azienda italiana leader nell’installazione chiavi in mano di impianti fotovoltaici residenziali, commerciali ed industriali, che dal 2010 contribuisce a rendere il nostro pianeta più ecosostenibile ed energeticamente autosufficiente, promuovendo lo sviluppo delle energie rinnovabili.

Le fasi principali d’installazione

Accettazione e Sviluppo

Dopo l’accettazione del preventivo da parte del cliente, un Responsabile Tecnico X-Green sviluppa il progetto dell’impianto fotovoltaico.

Accettazione e Sviluppo X-Green

Assegnazione e Sopralluogo

Il Responsabile Tecnico X-Green assegna il progetto all’installatore della zona di competenza e fissa un appuntamento tra questi ed il cliente, per il sopralluogo tecnico all’indirizzo dell’installazione.

Assegnazione e sopralluogo X-Green

Supporto

Il Responsabile Tecnico X-Green assegna il progetto all’installatore della zona di competenza e fissa un appuntamento tra questi ed il cliente, per il sopralluogo tecnico all’indirizzo dell’installazione
Supporto X-Green

Installazione Controllata

Il Responsabile Tecnico X-Green segue e supporta l’installatore per l’intera fase dell’installazione

Installazione controllata X-Green

Gli installatori X-Green in Italia

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Cagliari (CA)
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Subiaco (RM)
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Zagarolo (RM)
Cisterna di Latina (LT)
Latina (LT)
Poggio Catino (RI)
Milano (MI)
Torino (TO)
Perugia (PG)
Firenze (FI)
Tresana (MS)
Oppeano (VR)

Le certificazioni degli Installatori X-Green

 A = impianti di produzione, trasformazione, trasporto, distribuzione, utilizzazione dell’energia elettrica, impianti di protezione contro le scariche atmosferiche, nonché gli impianti per l’automazione di porte, cancelli, barriere.
C = impianti di riscaldamento, di climatizzazione, di condizionamento e di refrigerazione di qualsiasi natura o specie, comprese le opere di evacuazione dei prodotti della combustione e delle condense, e di ventilazione ed aerazione dei locali.
L’art. 107 definisce i lavori in quota come quelle attività lavorative che espongono il lavoratore al rischio di caduta da una altezza superiore a due metri rispetto ad un piano stabile, ne sono quindi compresi anche le attività di scavo che prevedono profondità superiori a quella sopra indicata. La sezione II, articoli dal 108 al 111, illustra quindi le disposizioni di carattere generale, precisando che i cantieri in cui siano adibite attività che prevedano lavori in quota debbano essere provvisti di idonee recinzioni per impedire l’accesso ad estranei e che il transito sotto ponti sospesi, scale ed aree simili, deve essere impedito mediante barriere. L’articolo 111 illustra quindi gli obblighi ascrivibili al Datore di Lavoro, con due precisazioni introduttive di carattere generale:
-Deve essere data la priorità alle misure di protezione di tipo collettivo rispetto a quelle individuali
- Deve essere posta particolare attenzione alle dimensioni e all’ergonomia delle attrezzature di lavoro.
Sulla base di questi due principi si elencano quindi i conseguenti e relativi obblighi. Questi vanno dalle disposizioni sulle attrezzature da adottare quali funi (art. 116), scale (art. 113) e ponteggi (sezioni IV, Ve VI) alla descrizione nel dettaglio delle caratteristiche tecniche che devono possedere, le dimensioni, il posizionamento ed i requisiti di conformità minimi affinché possano essere impiegate. Particolare evidenza viene data ai dispositivi di protezione collettiva anti caduta, specificandone l’obbligo di adozione e l’impossibilità di iniziare una attività in loro assenza. Tra gli obblighi del Datore di Lavoro, infine, rientrano anche il divieto di far assumere bevande alcoliche e superalcoliche (art. 111, c8) ed il divieto di far effettuare lavori temporanei in quota se le condizioni metereologiche non ne consentono l’esecuzione in sicurezza (art. 111, c9). Così come già per altre tipologie di rischio, viene data particolare evidenza agli aspetti relativi alla formazione ed informazione dei lavoratori, dei preposti e dei dirigenti; formazione che assume carattere prioritario in questo ambito, per gli elementi che costituiscono il corretto impiego dei Dispositivi di Protezione Individuali, come descritti nell’art. 115 (assorbitori di energia, dispositivi di ancoraggio, cordini ed imbragature) che devono essere obbligatoriamente utilizzati qualora non sia stato possibile per motivi tecnici adottare idonee misure di protezione collettiva.

In attuazione della direttiva dell’Unione europea 2009/28/CE, il governo ha emanato il Decreto Legislativo 28/11, il quale interviene sulla regolarizzazione degli “Installatori e manutentori di caldaie, camini e stufe a biomasse, sistemi solari in edifici, sistemi geotermici e pompe di calore”. Il provvedimento, nella pratica, impone che, a partire dall’agosto del 2013, chiunque svolga attività su impianti FER (Fonti di Energie Rinnovabili) debba essere in possesso di una specifica qualificazione, ottenuta tramite apposito corso di formazione.

Certificazioni Installatore X-Green

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